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Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del medico
Appunti a cura di Enrico Pennasilico, Avvocato
 
Norme fondamentali e stato della giurisprudenza con particolare riferimento al medico ospedaliero

Il tema non può certamente esaurirsi in un breve scritto. Ho ritenuto pertanto di fare cosa utile trascrivendo alcune fondamentali norme e riportando testualmente talune affermazioni tratte dalle sentenze di Cassazione.

L'articolo 2236 del Codice Civile "responsabilità del prestatore d'opera"

"Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo, o di colpa grave.
"La responsabilità professionale del sanitario va circoscritta ai casi nei quali egli per negligenza o imperizia gravi non si attenga a quei metodi d'accertamento e di cura divenuti di uso comune perché acquisiti alla ricerca scientifica ed alla pratica con riferimento non già all'esito finale della terapia, ma all'impiego dei mezzi diretti a conseguire la guarigione in quanto il rapporto giuridico che si instaura tra medico e paziente ha per oggetto un'obbligazione di comportamento e non di risultato".
(Cassazione: 13/10/72 n0 3044 - 18/6/75 no 2439 - 6/12/68 n0 3906).

"Il medico è responsabile dei danni cagionati al cliente nella sola ipotesi di colpa grave a norma dell'articolo 2236 quando il caso in concreto affidatogli trascenda i limiti della preparazione e della abilità normalmente occorrente per l'esercizio della professione sanitaria, trattandosi di un caso eccezionale e straordinario per non essere stato ancora adeguatamente studiata nella scienza e sperimentato nella pratica, ovvero per essere stato oggetto di proposte e dibattiti nella scienza medica con sperimentazione di sistemi diagnostici e terapeutici diversi ed incompatibili fra i quali operare la sua scelta, però anche, nel caso di scelta, tra diverse tecniche operatorie quale che sia la tecnica operatoria in concreto adattata per l'esecuzione dei singoli atti di intervento. La mancata previsione nei relativi dettami delle precauzioni da adottare per impedire prevedibili complicazioni, quale un ematoma, non può giustificare l'omissione di tali precauzioni da parte del chirurgo il cui bagaglio tecnico deve necessariamente comprendere la conoscenza di tutti i rimedi che non siano ignoti alla scienza ed alla pratica della medicina essendo in tal caso l'ignoranza di essi incompatibile con il grado di addestramento e di preparazione che la professione sanitaria richiede a chi si dedichi ad un determinato settore di essa. Nel rapporto tra paziente e chirurgo praticante la chirurgia estetica detto dovere non è limitato come nel rapporto fra cliente e terapeuta in genere, chirurgo o medico che sia, alla prospettazione dei possibili rischi del trattamento suggerito ma concerne anche la conseguibilità o meno attraverso un determinato intervento del miglioramento estetico conseguito dal cliente in relazione alle esigenze della sua vita professionale e di relazione"
(Cassazione 8/8/95 no 4394 - obbligo di risultato).

La sentenza 11/4/95 n° 4152 della Cassazione
Tale sentenza ha deciso un'azione risarcitoria di un cittadino operato da un medico dipendente di un Ospedale pubblico fissando importanti principi qui di seguito riportati tra virgolette.
"In tema di danni cagionati ad un paziente da prestazioni mediche nel campo chirurgico quando l'intervento operatorio non sia di difficile esecuzione ed il risultato sia peggiorativo delle condizioni iniziali del paziente, questo adempie l'onere a suo carico provando solo che l'operazione o la terapia post-operatoria era di facile esecuzione e che ne è derivato un risultato peggiorativo, mentre spetta al professionista fornire la prova contraria cioè che la prestazione era stata eseguita idoneamente e l'esito peggiorativo era stato causato dal sopravvenire di un evento imprevisto ed imprevedibile, oppure alla preesistenza di una particolare condizione fisica del malato non accertabile con il criterio dell'ordinaria diligenza professionale" (Cassazione 16/11/93 n0 11287).

"In tema di responsabilità del medico ai sensi dell'articolo 2236 del Codice Civile la limitazione di responsabilità ai casi di dolo o colpa grave si applica non a tutti gli atti del medico, ma solo a quelli che trascendano la preparazione professionale medica altrimenti il medico risponde anche per colpa lieve spettando al cliente provare che l'atto del medico era di facile esecuzione e che per effetto dell'opera del medico egli abbia subito un peggioramento delle proprie condizioni di salute, salvo per il medico in tal caso di provare di avere eseguito la prestazione con diligenza"
(Cassazione 1/2/91 n0 977).

"La responsabilità del professionista per i danni causati nell'esercizio della sua attività postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento tra i quali quello di diligenza che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività e che, in rapporto alla sua professione di medico chirurgo, implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale. Ne consegue che il professionista medico-chirurgo risponde anche per colpa lieve quando per omissione di diligenza o per inadeguata preparazione provochi un danno. nell'esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica, mentre egli risponde solo se versi in colpa grave quante volte il caso affidatogli sia di particolare complessità o perché non ancora sperimentato e studiato a sufficienza, o perché non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da seguire"
(Cassazione 26/3/90n0 2428)

"La responsabilità dell'Ente Ospedaliero"
"La responsabilità dell'Ente Ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario e del medico suo dipendente per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica inserendosi nell'ambito del rapporto giuridico pubblico (o privato) tra l'Ente gestore ed il privato che ha richiesto ed usufruito del servizio, ha natura contrattuale di tipo professionale. Ne consegue che la responsabilità diretta dell'Ente e quella del medico inserito organicamente nella organizzazione del servizio, sono disciplinate in via analogica dalle norme che regolano la responsabilità in tema di prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto di opera professionale senza che possa trovare applicazione nei confronti del medico la normativa prevista agli articoli 22 e 23 del D.P.R. 10/1/57 n0 3 con riguardo alla responsabilità degli impiegati civili dello Stato per gli atti compiuti in violazione dei diritti dei cittadini"
(Cassazione 27/5/93 n0 5939 - Cassazione 1/3/88 no 2144).

"La responsabilità extra contrattuale" L'articolo 2043 del Codice Civile "risarcimento per fatto illecito"
"Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Articolo 2049 del Codice Civile Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili peni danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Articolo 2059 del Codice Civile "Danni non patrimoniali"
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

Articolo 185 del Codice Penale Restituzioni e risarcimento del danno
Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili.
Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale, o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui.
In base a tale previsione normativa i danni non patrimoniali cosiddetti danni morali indicati anche come pretium doloris conseguono a comportamenti di penale rilievo.
Di regola il medico che abbia per colpa provocato la morte o lesioni personali al proprio paziente, così violando le norme dell'articolo 589 (omicidio colposo) o dell'articolo 590 (lesioni personali colpose) è tenuto al risarcimento non solo dei danni patrimoniali, ma anche dei danni non patrimoniali.
L'articolo 43 del Codice Penale stabilisce che: "il delitto è colposo o contro l'intenzione quando l'evento anche se preveduto, non è voluto dalla gente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline".

La concorrente responsabilità dell'Ente Ospedaliero e del Medico
L'azione civile per il risarcimento del danno nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell'operato altrui che integri una ipotesi di reato, è ammessa sia per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali.
(Cassazione 5/12/92 n0 12951)

Sempre nel senso che ancorché la responsabilità sia da ricollegare ad un fatto reato dell'autore del danno, al risarcimento dei danni non patrimoniali è tenuto non solo questi, ma anche in solido il responsabile civile. (Nel caso di specie l'Ente Ospedaliero).
(Cassazione 19/12/80 n0 6557 - Cassazione 11/7/79 n0 4001 - Cassazione 8/3/68 n0 769 - Cassazione 19/8/64 n0 2336).

COME DIFENDERSI Considerazioni pratiche
È assolutamente indiscutibile che l'evoluzione della giurisprudenza e le sempre maggiori complessità dell'attività del Medico Chirurgo e dell'Odontoiatra impongano a tali Categorie Professionali, sia che svolgano attività libero professionali, che di lavoro dipendente, di preoccuparsi di assicurarsi dal rischio di essere chiamati a risarcire il danno conseguenza dell'attività prestata,
Negli Stati Uniti d'America si dice che quasi ogni intervento medico chirurgico, soprattutto se finalizzato all'estetica, finisce per determinare un contenzioso, con conseguente esplosione dei premi assicurativi che sono pervenuti a cifre vertiginose.
In Italia ancora non siamo arrivati a una tale situazione, anche se certamente il contenzioso è in aumento, con conseguente aumento del rischio di essere chiamati a risarcire danni conseguenza della propria attività professionale.
Può sembrare banale, ma ritengo utile consigliare di rivolgersi a una compagnia di assicurazione di propria fiducia per stipulare una buona polizza che copra i rischi di responsabilità civile. Addirittura è previsto di rendere tale tipo di assicurazione obbligatoria. Nell'attesa però che ciò si realizzi è quanto mai opportuno assicurarsi anche perché il costo della polizza assicurativa, essendo inerente e funzionale alla produzione del reddito professionale, è costo deducibile a fini fiscali

Avvocato Enrico Pennasilico
Milano 3 marzo 1998

(da Bollettino Ordine dei Medici della Provincia di Milano Commissione di studio "RESPONSABILITA' PROFESSIONALE")

 

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