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Professione medica: doveri e divieti
A cura dì Marco Perelli Ercolini
 
Con un poco di schematismo si sintetizzano i principali doveri del medico e alcuni dei divieti fatti al medico, anche se in questo campo si sta avviando una certa liberalizzazione con attenuazione o cancellazione di certe inibizioni; va tenuto presente inoltre che alcuni argomenti sono già stati o saranno oggetto di trattazione specifica.

I doveri deontologici del medico
Il medico non deve mai lasciare che il profitto influenzi il suo giudizio professionale e la sua indipendenza, al fine del maggior beneficio del suo Paziente.
Il medico deve, quali che siano le condizioni di esercizio, consacrarsi in tutta indipendenza tecnica e morale alla prestazione di cure di qualità, con passione e rispetto per la dignità umana.
Il medico deve essere onesto verso i suoi Pazienti e i suoi Colleghi e sporgere denuncia nei confronti dei Sanitari che mancano di carattere o di competenza, o che fanno ricorso alla frode o all'inganno.
Le pratiche contrarie all'etica sono:
- La pubblicità fatta direttamente dai medici stessi a meno ch'essa sia autorizzata dal Paese interessato e dal Codice di Etica dell'Associazione Medica Nazionale;
- Il versamento o l'accettazione di un onorario e di ogni altro vantaggio, nel solo fine di fornire un cliente a un Collega, una prescrizione a un farmacista o di fare acquistare apparecchiature mediche.
Il medico deve rispettare i diritti del Paziente, dei Colleghi e di altri professionisti e custodire la confidenza del suo Paziente.
Il medico deve agire unicamente nell'interesse del suo Paziente quando gli procura le cure che possono avere per conseguenza un indebolimento della sua condizione fisica e mentale.
Il medico deve usare a riguardo prudenza quando divulga le scoperte tecniche nuove, per vie non professionali.
Il medico non deve certificare che ciò che egli non abbia personalmente verificato.
Ogni medico ha il dovere all'aggiornamento.

I doveri del medico verso i malati
Il medico deve sempre avere cura di salvaguardare la vita umana.
Il medico deve ai suoi Pazienti la più completa lealtà, così come tutte le risorse della scienza; quando un esame o un trattamento superi le sue capacità, il medico deve fare appello a un Collega che disponga delle competenze necessarie.
Il medico deve perseverare il segreto assoluto su tutto ciò che sa del suo Paziente anche dopo la morte di quest'ultimo.
Il medico deve considerare le cure d'urgenza come un dovere umanitario a meno che sia certo che altri desiderino apportare le cure e ne siano capaci.

I doveri verso i colleghi
Il medico deve trattare i suoi Colleghi come si augurerebbe di essere trattato da essi.
Il medico non deve mai attirare i pazienti dei suoi Colleghi.

I doveri Medico-legali
Si ricorda brevemente le fondamentali attività in ambito legale cui il medico è tenuto nell'esercizio della professione.

Referto
Il referto è la comunicazione che ogni medico deve inoltrare all'Autorità Giudiziaria o ad altra che a questa abbia obbligò di riferire, dei casi nei quali ha prestato la sua opera e che possano avere carattere delittuoso per cui si debba procedere d'ufficio.
Il referto deve essere fatto pervenire entro 48 ore, o immediatamente se il ritardo possa essere causa di pericolo. Deve essere indicata la persona alla quale è stata prestata assistenza con, possibilmente, le sue generalità, la località dove si trova o quanto altro valga ad identificarla, nonché il luogo, tempo e tutte le circostanze dell'intervento e del fatto compresi i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o possa causare.
Se più persone hanno prestato la loro opera, tutte sono obbligate al referto con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.
Non v'è obbligo del referto qualora la sua compilazione e presentazione all'Autorità giudiziaria espone a procedimento penale la persona assistita.
Per meglio capire i casi nei quali vi è obbligo di referto si possono schematicamente dividere i seguenti eventi:
- delitti contro la vita (omicidio volontario, omicidio preterintenzionale, omicidio colposo. omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, infanticidio);
- delitti contro l'integrità fisica (lesioni volontarie dolose da percosse, maltrattamenti, risse, abuso di mezzi di contenzione);
- lesioni colpose, infortuni sul lavoro, malattie professionali e si procede d'ufficio (con conseguente obbligo del referto) in tutti i casi di delitti contro la vita, nei casi di lesioni personali volontarie dolose lievi, gravi, gravissime e nei casi di lesioni personali colpose gravi e gravissime per infortuni sul lavoro o per malattie professionali.

Si ricorda che le lesioni si considerano:
- lievissime per prognosi inferiore ai 20 giorni;
- lievi con prognosi da 20 a 40 giorni;
-  gravi oltre i 40 giorni ovvero che pongono in pericolo la vita, cagionano indebolimento permanente di un senso, o di un organo;
- gravissime per forme insanabili ovvero perdita di un senso, di un arto o sua mutilazione che lo renda inservibile, perdita dell'uso di un organo, perdita della capacità di procreare, difficoltà  permanente e grave della favella, deformazione e sfregio permanente al viso.

Rapporto
E' l'atto con cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio da notizia alla Autorità Giudiziaria di un reato, procedibile d'ufficio, di cui è venuto a conoscenza. Anche il rapporto, come il referto, è una denuncia qualificata: nel primo caso l'obbligo deriva dall'esercizio di una funzione o di un pubblico servizio, nel secondo è inerente all'esercizio della professione medica. Il rapporto è obbligatorio per tutti i reati procedibili d'ufficio.

Denuncia
La denuncia è la segnalazione all'Autorità, o ai pubblici uffici, di fatti di cui il medico è venuto a conoscenza e che interessano i pubblici poteri.

Certificato
Il certificato è una attestazione scritta di fatti, aventi rilevanza giuridica per terzi, riscontrati dal medico nell'esercizio della sua attività e che non debbono essere riferiti in altro modo previsto dalla Legge.
Il certificato è un atto pubblico e deve essere veritiero e redatto chiaramente. Pertanto se nel cer-tificato sono contenute false attestazioni di fatti dei quali esso è destinato a provare la verità, il medico che lo ha rilasciato incor-re in responsabilità di ordine penale.
Inoltre, il rilascio del certificato ad estranei oppure anche la certificazione di circostanze non richieste dall'interessato - e che questi intende non siano rese note - possono integrare gli estremi di "rivelazione di segreto professionale".
Alcuni certificati sono imposti per Legge, tra cui si evidenziano quelli di assistenza al parto, di gravidanza, di decesso, di esenzione dalla vaccinazione antitifica obbligatoria, di cessata contagio-sità di malattia infettivo - contagiosa ai fini della riammissione in collettività, di tutela delle lavoratrici madri, in tema di assicurazioni di previdenza sociale, per la cremazione, per la imbalsamazione o la conservazione temporanea di cadavere, di sana e robusta costituzione fisica, ecc..
Sui certificati va apposta la marca ENPAM, tranne i casi di certificazione gratuita per Legge e quelli sotto elencati.
La mancata apposizione della marca sul certificato inficia là va-lidità del certificato stesso e nei casi di esenzione dall'obbligo, previsti dalla disposizione in vigore, il medico è tenuto a indicare in calce al certificato il motivo della esenzione.
Sono esenti dalla marca ENPAM:
- I certificati rilasciati dal medico del Servizio Sanitario Nazionale, a mente dell'articolo 2 del D.L. 30112179 numero 663 e convertito in Legge 2912/80 numero 33 (certificati redatti in duplice esemplare su speciali moduli previsti dalla convenzione unica),
- I certificati richiesti direttamen-te dalle Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali ai propri funzionari medici (tratta-si di obbligo di servizio del personale sanitario nei riguardi delle amministrazioni da cui dipendo-no: prestazioni senza remunerazione specifica);
- I certificati rilasciati da medici liberi professionisti per prestazio-ni eseguite per conto dello Stato (esonero ex articolo 12 della Legge 31/02/63 numero 244):
- I certificati rilasciati da Istituti pubblici di Cura, con esclusione di quelli rilasciati ai degenti a pagamento privato;
- I certificati di ricovero. e contagiosità rilasciati da Enti pubblici di accertamento o di profilassi sociale (istituti antitubercolari, atiticeltici);
- I certificati per malattia e guari-gione di alunni delle Scuole dell'obbligo (scuola elementare e media);
- I certificati di vaccinazioni pro-filattiche e per pratiche di disinfezione;
- I certificati per concessioni di sussidi e di pensione per invalidità o vecchiaia (assicurazione obbligatoria), o concernenti l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
- I certificati per pratiche medico - legali ad ex combattenti, invalidi e orfani di guerra, per la loro assunzione obbligatoria al lavoro;
- I certificati rilasciati in applicazione della Legge sulla tutela delle lavoratrici madri (articolo 29 della Legge 30/12/71 numero 1204);
- I certificati per l'avviamento al lavoro dei ciechi civili e categorie assimilate;
- I certificati di idoneità al lavoro di fanciulli e adolescenti (esonero ex  articolo  Il  della Legge l7/l0/67 numero 977 sulla tutela del lavoro minorile);
- I certificati concernenti gli ac-certamenti che le vigenti disposi-zioni demandano all'Ufficiale Sanitario e che vengano esperiti nell'esclusivo interesse privato, sempreché siano compresi nei casi stabiliti dal Medico Provinciale a mente del 2° comma dell'articolo 42 del T.U.L.S., modificato dall'articolo 7 del D.P.R. 10 giugno 1955 numero 854;
- I certificati di idoneità alla condotta di autoveicoli (in quanto ri-lasciati esclusivamente da Medici pubblici funzionari).

Vanno redatti in carta semplice i certificati di uso privato, di uso scolastico e quelli riguardanti gli infortuni sul lavoro, per uso militare, previdenziale o beneficenza.

Ricetta
La ricetta è una scrittura privata (nel caso di medico del Servizio Sanitario la ricettazione risulta invece essere una certificazione amministrativa) mediante la quale il medico prescrive la cura che ritiene necessaria per il malato da lui assistito.
La ricetta deve essere scritta con mezzo indelebile, portare la prescrizione del medicamento, la dose e l'istruzione al malato per l'uso, deve essere firmata e datata.
La prescrizione di numerose specialità medicinali comporta l'obbligo di ricetta medica e per molte di tali specialità la ricetta non è ripetibile.
La ricettazione delle sostanze stupefacenti deve essere redatta su appositi ricettari firmati dal Ministero della Sanità tramite gli Ordini dei Medici e Odontoiatri Provinciali.
Il medico ha il dovere di informare il proprio Paziente sugli effetti collaterali e sulle controindicazioni dell'uso dei farmaci che gli ha prescritto.
Infatti non solo sotto l'aspetto deontologico, ma anche per una e-ventuale responsabilità agli effetti medico - legali il medico è tenuto a conoscere la natura, le indicazioni, le controindicazioni, le interazioni dei farmaci e le caratteristiche di impiego dei comuni mezzi diagnostici e terapeutici che prescrive.
Ogni prescrizione e ogni trattamento debbono essere ispirati alle più aggiornate e sperimentate ac-quisizioni scientifiche, alla massima correttezza e alla più scrupolosa osservanza del rapporto rischio l beneficio. Il ricorso a tratta-menti "placebo" è lecito, ma va riservato solo a soggetti che, a giu-dizio del medico, possano trarne vantaggio.
Il medico inoltre. non può fornire i medicinali necessari alla cura, se non a titolo gratuito.

Relazione tecnica giudiziale
Al medico può essere richiesto un suo giudizio tecnico sopra fatti per la valutazione dei quali occorrono determinate cognizioni scientifiche. La relazione peritale per il Magistrato, o le consulenze di parte, vanno redatte in carta libera e firmate su ogni foglio.

Visita fiscale
La visita fiscale è eseguita dal medico - su richiesta dell'Autorità - e tende ad accertare le condizioni obiettive della persona esaminata sia per il rilascio di certificazioni, sia per controllare fatti che interessano all'Autorità e di cui chiede relazione scritta.

Arbitrato
L'arbitrato è il procedimento con cui le parti deferiscono a uno, o più arbitri (pur-ché in numero dispari), la soluzione di una controversia.
Gli arbitri emettono per iscritto il loro giudizio (lodo) che è valido anche se approvato o/e firmato dalla sola maggioranza degli arbitri.

Farmacovigilanza
Tutti i me-dici sono tenuti a segnalare - alla ASL di competenza, ovvero alla propria Direzione Sanitaria per i medici dipendenti - ogni presunta reazione avversa da farmaci della quale siano venuti a conoscenza nell'esercito dell'attività professionale. Questo obbligo sussiste anche per i medicinali oggetto di sperimentazione clinica.
La segnalazione va effettuata sull'apposita modulistica entro tre giorni lavorativi (da quando si è venuti a conoscenza) in caso di reazioni avverse gravi e in sei giorni nei casi non gravi.

I divieti per i sanitari previsti dalle Leggi

Divieto di apertura di ambulatori e case di cura non autorizzati
Per la apertura di ambulatori, Case o Istituti di Cura medico - chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico o scopo di accertamento diagnostico e Case o Pensioni per gestanti, necessita ap-posita autorizzazione.

Divieto di esercizio di farmacia
Il medico non può esercire una far-macia, né fare convenzioni con farmacisti per la partecipazione agli utili della farmacia.

Divieto di comparaggio
Il medico non può ricevere per sé o per altri denaro, o altre regalie e neppure la promessa, allo scopo di agevolare con prescrizioni o in qualsiasi altro modo la diffusione di specialità me-dicinali o altri prodotti di uso farmaceutico.

Divieto di commercio di campioni
Il medico non può vendere sotto qualsiasi forma i campioni medicinali.

Divieto di usare raggi X e sostanze radiogene da parte di sanitari non specializzati
E vietato l'impiego dei raggi X e delle sostanze radiogene a scopo terapeutico ai sanitari non specializzati e sprovvisti della autorizzazione ministeriale.

Divieto di custodia di alienati non autorizzata
E' fatto divieto ai medici di custodire, senza autorizzazione, persone affette da alienazione mentale.

Divieto di uso illegittimo di cadave-re
E' fatto divieto al medico di dissezionare, o altrimenti adoperare, cadavere o una palio di esso, a scopi scientifici o didattici non consentiti dalla legge.

Segreto professionale
Il medico ha l'obbligo di mantenere il segreto su tutto ciò che viene a sua conoscenza nel corso della cura dei Pazienti
Il medico può pertanto astenersi dal testimoniare in virtù del segreto professionale; l'interessato però può sciogliere il medico dall'obbligo del segreto professionale nei suoi riguardi.
Si ricorda che il Codice Penale prevede che 'Chiunque, avendo notizia per ragione del proprio ufficio e della propria professione, o arte, di un segreto lo rivela senza giusta cau-sa ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito - se dal fatto può derivare nocumento - con la reclusione .. ovvero con una multa.
Il medico libero professionista è tenuto a rispettare il segreto profes-sionale previsto anche dal Codice Deontologico.
L'obbligo del segreto professio-nale trae origine sia dall'esigenza di tutela della vita privata, sia dall'ob-bligo che assume il medico nella conclusione del contratto di prestazione professionale con il Paziente che contiene tra l'altro, l'impegno di agire con la massima correttezza evitando nel modo più assoluto la di-vulgazione a terzi della malattia e delle sue cause.

L'obbligo al segreto professionale viene meno per giusta causa nei seguenti casi e cioè:
- Per specifico ordine del Legislatore
- Per ordine dell'Autorità;
- Per ragioni socialmente rilevanti (esempio: il medico che rompe il segreto per difendere il suo buon nome professionale contro una offesa ingiusta).

Cure dentarie
È fatto divieto al medico che non sia specialista (per gli Specialisti necessita tuttavia l'annotazione in campo odontoiatrico), ovvero iscritto all'apposito Albo, di effettuare cure dentarie.

Commercio e industria
È fatto divieto al medico pubblico dipendente di effettuare commercio e industria.

Incompatibilità
Ai medici del Servizio Sanitario Nazionale è vietato esercitare la libera professione in strutture private comunque con-venzionate o accreditate, inoltre col Servizio Sanitario Nazionale può sussistere un Unico rapporto.

Società
Attuali nonne legislative hanno tolto il divieto ai professionisti di costituire società tra professionisti.

Pubblicità
La attuale Legge n0 1.75 del 5/2/92 sulla pubblicità per i sanitari è molto restrittiva, anche se norme antitrust stanno per liberalizzare la informazione ai cittadini.

(da Bollettino Ordine dei Medici della Provincia di Milano Commissione di studio "RESPONSABILITA' PROFESSIONALE")

 

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