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Pazienti tutelati anche in corsia
A cura del Prof. Marco Perelli Ercolini
Tutti gli adempimenti relativi alla riservatezza sui dati sensibili sulla salute dei privati cittadini
 
La Legge n° 675/96, meglio conosciuta come la legge sulla privacy, impone ai Medici Ospedalieri alcune incombenze, molte delle quali peraltro già contemplate dal Codice Deontologico con previsioni anche nel Codice Penale, riguardanti il segreto professionale:
· il medico deve serbare il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione, nonché sulle prestazioni effettuate o da effettuare;
· il medico deve tutelare la riservatezza della documentazione in suo possesso riguardante i pazienti;
· nella compilazione e trasmissione di ogni atto deve garantire la tutela
della segretezza;
· anche nella collaborazione alla costituzione di banche di dati sanitari deve assicurarsi della tutela della riservatezza. Il segreto professionale, assoluto e inderogabile nella sua sacralità già nel Giuramento di Ippocrate, rappresenta anche negli ordinamenti moderni un fondamentale obbligo sia etico che giuridico: la violazione del segreto professionale è penalmente sanzionata dagli articoli 622 e 326 del Codice Penale. In particolare «i medici non potranno più fornire alcuna indicazione sulle condizioni di un paziente, nemmeno ai parenti più prossimi senza il consenso dell'interessato». Sempre in campo ospedaliero si dovrà, dunque, aver cura ad attuare tutte quelle procedure atte a salvaguardare la privacy del cittadino utente. Si dovrà evitare l'esposizione pubblica ai piedi del letto delle cartelle cliniche o di parte di esse, oppure l'esposizione pubblica dei nomi dei ricoverati. ovvero dare l'informazione del ricovero solo previa autorizzazione del diretto interessato. Quando l'utente - cliente chiede la sua posizione nella prenotazione nelle liste di ricovero o nelle liste per esami si dovrà aver cura di criptare i nominativi delle altre persone negli elenchi di attesa. Particolare cura andrà posta anche nel rilascio, in busta chiusa ai diretti interessati (o a chi è espressamente delegato) delle refertazioni degli esami diagnostico - strumentali o delle cartelle cliniche. A questo proposito bisogna ricordare che la Legge prevederebbe anche la presenza di un medico per eventuali delucidazioni sugli esami ritirati dagli utenti. Anche per le certificazioni sulle casistiche operatorie. o documenti similari per gli esami di concorso, non potranno più essere riportati i riferimenti anagrafici. Nel caso delle informazioni cliniche a terzi ci si dovrà attenere alle disposizioni date dal diretto interessato e a questo scopo sarà utile all'ingresso in Ospedale una sua sottoscrizione liberatoria per la acquisizione non solo dei dati anagrafici, ma anche dei dati anamnestici con una indicazione, poi, a quali persone il medico o i medici potranno dare informazioni sullo stato di salute e in che forma: informazione generica, ogni informazione, solo in caso di emergenze. L'applicazione della Legge però può risultare quanto mai difficoltosa nei casi urgenti o nei casi in cui il paziente è in stato di incoscienza o di demenza senile. Il medico sarebbe portato a soluzioni umanitarie di buon senso, ma la Legge pare imporre il muro del silenzio.

In ospedale

Fac simile come parte integrante del foglio di accettazione amministrativa
Espressione del consenso al trattamento di dati sensibili da parte dell'interessato ai fini della Legge 31/12/1996 numero 675.

Spett.le Azienda Ospedaliera .......................
il sottoscritto ............................... dichiarando di essere stato informato per iscritto in data odierna della vigente disciplina in materia della riservatezza dei dati personali e in particolare di quelli sensibili a carattere sanitario (art. 13 diritti dell'interessato, 22 dati sensibili, 23 dati sanitari) e di aver preso cognizione della obbligatorietà del conferimento dei dati richiesti e della acquisizione di quelli emergenti nel corso della prestazione.

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO

Al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini strettamente necessari per le attività sanitarie e per quelle correlate all'oggetto della prestazione,

NON CHIEDE ovvero CHIEDE

Che sia mantenuto l'anonimato del suo ricovero.

(data)         (firma leggibile)

Il sottoscritto Dr. .....................dichiara che all'atto delle prestazioni e del ricovero (il giorno......alle ore.........) il Sig.................non è nelle condizioni psico - fisiche di poter sottoscrivere quanto sopra.

(firma del medico)

Fac simile come parte integrante della cartella clinica Espressione del consenso al trattamento di dati sensibili da parte dell'interessato ai fini della Legge 31/12/1996 numero 675

Spett.le Azienda Ospedaliera ....................
il sottoscritto .............................. consente che sia data comunicazione in ordine al proprio stato di salute alle sottoindicate persone:

al proprio medico curante
Dott.............tel........... SI NO

al medico
Dott..............tel........... SI NO

a
Cognome..................... SI NO
nome.......................
recapito......................

eventuali particolari accorgimenti...............

(data)           (firma)

Il sottoscritto .................. autorizza a raccogliere, registrare e utilizzare i dati personali:

- solo per fini di diagnosi e cura     SI NO
- anche al fine di ricerca scientifica     SI NO
assicurando la riservatezza

(data)           (firma)

Il sottoscritto Dott. ........................... dichiara all'atto del ricovero (il giorno ........alle ore........) il Sig. ...................non è nelle condizioni psico - fisiche di poter sottoscrivere quanto sopra.
         (Firma del medico)

In studio

Fac simile per il medico di fiducia del Servizio Sanitario Nazionale per gli assistiti, a partire dall'8 maggio 1997 - da inserire nello schedario cartelle cliniche.

    In data 8 maggio 1997 è entrata in vigore la legge 31 dicembre 1996 numero 675 " Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". La normativa prevede alcune incombenze per il medico curante che, per la sua attività professionale ha necessità di raccogliere, registrare in archivio cartaceo o informatico e utilizzare i dati personali degli assistiti per finalità di diagnosi e cura. In particolare, ai sensi degli articoli 9 - 10 - 11 - 12 - 13 e 14 della legge citata, si rende necessario per il medico acquisire il consenso scritto del paziente che lo autorizza a raccogliere, registrare e utilizzare i dati personali per fini di diagnosi e cura. Il consenso dal paziente al medico di fiducia deve essere esteso, per evidenti motivi di continuità terapeutica, anche ai sostituti in caso di assenza del medico di fiducia stesso.

Espressione del consenso al trattamento di dati sensibili da parte dell'interessato ai fini della Legge 31/12/1996 numero 675.

Il sottoscritto ................................
tessera sanitaria .........................
autorizza il Dott. ..........................
e, in sua assenza, i sostituti a raccogliere, registrare e utilizzare i dati personali ai fini di diagnosi e cura.

       Inoltre

AUTORIZZA
Ovvero
NON AUTORIZZA

La utilizzazione degli stessi a scopo di ricerca scientifica, purché sia assicurata la riservatezza degli stessi. Inoltre il sottoscritto consente che sia data comunicazione in ordine al proprio stato di salute sottoindicate persone:

1 - ................. 2 - ................

(data)           (firma)

Fac simile per il medico libero - professionista che raccoglie uno schedario dei propri pazienti, a partire dall'8 maggio 1997.

In data 8 maggio 1997 è entrata in vigore la legge 31 dicembre 1996 numero 675 " Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". La normativa prevede alcune incombenze per il medico che, per la sua attività professionale ha necessità di raccogliere, registrare in archivio cartaceo o informatico e utilizzare i dati personali degli assistiti per finalità di diagnosi e cura e a scopo scientifico. In particolare, ai sensi degli articoli 9 - 10 - 11 - 12 - 13 e 14 della legge citata, si rende necessario per il medico acquisire il consenso scritto del paziente che lo autorizza a raccogliere, registrare e utilizzare i dati personali per fini di diagnosi e cura.

Espressione del consenso al trattamento di dati sensibili da parte dell'interessato ai fini della Legge 31/12/1996 numero 675.

Il sottoscritto ..............................
tessera sanitaria ..........................
autorizza il Dott. .........................
e, in sua assenza, i sostituti a raccogliere, registrare e utilizzare i dati personali ai fini di diagnosi e cura.

       Inoltre

AUTORIZZA
Ovvero
NON AUTORIZZA

La utilizzazione degli stessi a scopo di ricerca scientifica, purché sia assicurata la riservatezza degli stessi.

(data)           (firma)



Fac simile per il medico pediatra del Servizio Sanitario Nazionale per gli assistiti, a partire dall'8 maggio 1997 - da inserire nello schedario cartelle cliniche.

    In data 8 maggio 1997 è entrata in vigore la legge 31 dicembre 1996 numero 675 " Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". La normativa prevede alcune incombenze per il medico curante che, per la sua attività professionale ha necessità di raccogliere, registrare in archivio cartaceo o informatico e utilizzare i dati personali degli assistiti per finalità di diagnosi e cura, nonché la trasmissione di alcuni dati alla ASL per norme contrattuali. In particolare, ai sensi degli articoli 9 - 10 - 11 - 12 - 13 e 14 della legge citata, si rende necessario per il medico acquisire il consenso scritto dai (o da coloro che esercitano l'attività tutoria) che li autorizzi a raccogliere, registrare e utilizzare i dati personali per fini di diagnosi e cura del bambino e la loro trasmissione alla ASL ove espressamente previsto. Il consenso dai genitori (o da coloro che esercitano l'attività tutoria) al medico di fiducia deve essere esteso, per evidenti motivi di continuità terapeutica, anche ai sostituti in caso di assenza del medico di fiducia stesso.

Espressione del consenso al trattamento di dati sensibili da parte dei genitori (o tutore) ai fini della Legge 31/12/1996 numero 675.

Il sottoscritti genitori ...........................
tessera sanitaria ...........................
autorizzano il Dott. ...........................
e, in sua assenza, i sostituti a raccogliere, registrare e utilizzare i dati personali ai fini di diagnosi e cura del figlio, nonché, la trasmissione alla ASL dei dati espressamente richiesti dalle norme contrattuali.

       Inoltre

AUTORIZZA
Ovvero
NON AUTORIZZA

La utilizzazione degli stessi a scopo di ricerca scientifica, purché sia assicurata la riservatezza degli stessi. Consentono che sia data comunicazione in ordine allo stato di salute alle sottoindicate persone:

1 - ............. 2 - .............

(data)           (firma)

LE ULTIME NOVITÀ SULLA PRIVACY


·  La Legge n° 675/96 sulla privacy si è inserita nel nostro ordinamento trasversalmente, creando spesso incertezze e confusione in un settore che per i medici è già normato dalle origini ippocratiche col segreto professionale. Recenti disposizioni del Garante, scaturite in parte dalle quotidiane esperienze e dalle varie segnalazioni o richieste di spiegazioni, stanno in parte semplificando e chiarendo i comportamenti da adottare nelle singole situazioni.
·  Amministrazioni ospedaliere e di ASL e Legge n° 675/96
Le Aziende Sanitarie Locali e gli Ospedali non debbono adottare particolari procedure per la raccolta dei dati personali sino al maggio 1999, data alla quale è stato prorogato il termine transitorio per le pubbliche amministrazioni.
·  Informativa - L'informativa al cittadino su come verranno utilizzati i dati personali può essere orale, oppure con apposita modulistica o cartellonistica visibile, purché in linguaggio comprensibile.
·  Cartelle cliniche, esami, certificati - I referti degli esami, la copia delle cartelle cliniche, le certificazioni, debbono essere consegnati al diretto interessato - o se minore a chi esercita la potestà tutoria - oppure anche ad altre persone purché muniti di delega scritta.
Dovranno essere consegnati in busta chiusa.

Inoltre i dati sanitari possono essere resi noti all'interessato solo tramite un medico. Pertanto possono essere consegnati al medico di fiducia che a sua volta li rende noti al paziente. oppure tramite un medico del laboratorio che li rende noti e chiarisce oralmente all'interessato, oppure insieme alla refertazione allegando un breve giudizio scritto.
·  Informazioni a terzi - Il medico può dare notizie cliniche a terzi solo se espressamente designati dal paziente. Pertanto è vietato anche dare notizie a un Collega. estraneo alle vicende cliniche, se non c'è una autorizzazione del paziente. Per il minore, le informazioni vanno date a chi esercita la potestà tutoria.
·  Cartelle cliniche - Il medico deve adottare tutti quei provvedimenti atti a tutelare la riservatezza della raccolta dei dati cimici, informando il personale dipendente che è tenuto al segreto professionale (infermieri o collaboratori medici), o d'ufficio (per il restante personale). Le cartelle pertanto andranno conservate in posti non alla portata di tutti: in particolare, vanno eliminate le cartelle cliniche ai piedi del letto, consultabili da chiunque.
·  Elenchi dei ricoverati - Si possono dare notizie sulla presenza di degenti in corsia, o in pronto soccorso, salvo volontà contraria dell'interessato.
·  Privacy agli sportelli, negli ambulatori e negli studi - Vanno criptati gli elenchi delle prenotazioni e agli sportelli, o nelle segreterie vanno adottati provvedimenti atti a tutelare la riservatezza: segnare la distanza di cortesia dallo sportello, oppure far entrare uno alla volta nella segreteria.
·  Medici in libera professione - Anche i medici liberi professionisti se conservano dati personali e clinici dei loro pazienti debbono acquisire il consenso.
·  Rapporti con le Assicurazioni - La richiesta da parte dell'interessato dell'invio a una Compagnia Assicurativa di documentazione clinica per la definizione di pratiche risarcitorie si configura come consenso all'operazione.
·  Dati dei medici - Ogni cittadino ha diritto di conoscere i dati personali del medico convenzionato con cui intende instaurare un rapporto inoltre; gli Albi Professionali sono pubblici e chiunque li può consultare presso gli Ordini Provinciali.
·  Nuova modulistica per i medici convenzionati - Le ultime normative riguardanti la Legge n° 675/96 riconfermano per i medici convenzionati di medicina generale e pediatria la necessità di acquisire il consenso scritto per la raccolta dei dati riguardanti i pazienti, senza però dover inoltrare la richiesta dell'autorizzazione al Garante. È utile che il consenso venga richiesto con la previsione dell'estensione agli eventuali sostituti. Ricordiamo che il medico può dare notizie cliniche a terzi solo se espressamente designati dal paziente. Per questo consigliamo che nella stessa modulistica apprestata per il consenso alla raccolta dei dati anagrafici e clinici, i pazienti designino anche le persone autorizzate ad avere informazioni del proprio stato di salute dal medico curante e dal suo sostituto (vedere la nuova modulistica).
Le informazioni per il minore vanno date a chi esercita la potestà tutoria. Inoltre il medico dovrà adottare tutti quei provvedimenti atti a tutelare la riservatezza della raccolta dei dati clinici, informando l'eventuale personale dipendente che è tenuto al segreto professionale (infermieri o collaboratori medici) o d'ufficio (il restante personale). Le cartelle andranno custodite pertanto in posti non alla portata di tutti. Alla luce di recenti episodi giuridici ricordiamo anche la necessità per il medico curante di "acquisire il consenso informato per esami diagnostico/strumentali anche se di trascrizione per richiesta dello specialista". dando la dovuta informativa secondo le sue cognizioni in merito alla metodica, sia per la eventuale pericolosità e sia per eventuali altri esami alternativi.

(da Bollettino Ordine dei Medici della Provincia di Milano Commissione di studio "RESPONSABILITA' PROFESSIONALE")

 

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