HOME | CHI SIAMO | CONTATTI | MAPPA SITO | LINKS
HOME | CHI SIAMO | DIFESA LEGALE | INFORTUNI | PER LA FAMIGLIA
AREA CONVENZIONI | AREA PARTNERS | DIVENTA NOSTRO PARTNER

Sperimentazione clinica, consenso informato e libertà di terapia
Il consenso informato nella terapia tradizionale
Relazione del Prof. Marco Perelli Ercolini
 
L'articolo 32 della Costituzione prevede che nessuno può essere sottoposto a trattamento medico - chirurgico contro la propria volontà, salvo che una specifica legge non disponga altrimenti (accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, malattie infettive e diffusive, ecc.).
Ne deriva che il medico non è legittimato ad agire, se non in presenza di una esplicita o implicita (nei casi di routine) manifestazione di volontà del paziente che si affida alla sua opera professionale; viene fatta eccezione nei casi in cui il paziente non sia in grado di comprendere e contemporaneamente versi in pericolo di vita e il trattamento risulti improcrastinabile.

NESSUNO PUO' ESSERE SOTTOPOSTO A TRATTAMENTO MEDICO - CHIRURGICO CONTRO LA PROPRIA VOLONTÀ".

IL CONSENSO INFORMATO

Deve essere espresso da individuo capace di intendere e volere.

Deve essere:
- Personale
- Esplicito
- Specifico
- Consapevole

Può essere sempre revocato

L'informazione deve essere:
- Veritiera
- Completa
- Compresa

Non e' valido se diretto a richiedere o ad assecondare l'elisione di
beni indispensabili quali la vita e l'integrità fisica
Incombe su tutti i medici in base alla loro specifica attività
Si può prescindere in caso di necessità (urgenza inderogabile ai fini della vita)

In caso di minore o incapace, il consenso viene esercitato da chi ha la potestà tutoria, ovvero in determinati casi dal Giudice (Genitori del minore che si oppongono ad un determinato trattamento senza il quale il paziente potrebbe venire a morte, come nel caso dei testimoni di Geova che si oppongono all'emotrasfusione).

In particolare, va ricordato che:
Il consenso del paziente è indispensabile per ogni. atto medico e non può ritenersi implicito alla accettazione della cura, specialmente quando si tratta di momenti diagnostico-terapeutici capaci di comportare qualche rischio particolare o qualche permanente menomazione;
Il consenso è personale e non delegabile a famigliari o ad altri;
Si può prescindere e se ne deve, in caso di pericolo solo nei confronti di minori, non capaci di intendere e volere per infermità psichica, ovvero di condizioni di incoscienza,
Non è giuridicamente valido il consenso allorché sia diretto a richiedere, o ad assecondare la elisione di beni indispensabili quali la vita e la integrità fisica;
Fermo restando il divieto di ogni forma di eutanasia, la richiesta di sospensione di cure ormai inutili da parte del soggetto affetto da malattia incurabile in fase terminale legittima la limitazione dell'opera del medico alla sola esecuzione delle terapie che leniscano o risparmino le sofferenze.

NEL CONSENSO INFORMATO LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE CHIARA E INTELLIGIBILE NON SOLO SUL TIPO DI MALATTIA, MA ANCHE SULLA TERAPIA E SULL'INTERVENTO CHIRURGICO. SULLE CURE ALTERNATIVE E SULLE CONSEGUENZE POSSIBILI O PROBABILI CHE POSSONO DERIVARE DALL'ATTO MEDICO.

LA GIURISPRUDENZA IN QUESTI ULTIMI ANNI HA RISENTITO DELL'INFLUSSO SU UNA RINNOVATA CULTURA SOCIALE. SUL MODO DI INTENDERE IL RAPPORTO MEDICO PAZIENTE RECEPENDO IL PRINCIPIO DELL'OBBLIGATORIETA DEL CONSENSO INFORMATO

Ne risulta chiaro il dovere del medico di rispettare la dignità, la volontà, la libertà del paziente con la rinuncia ad ogni atteggiamento autoritario, nell'intento di rendere il paziente partecipe, quanto più possibile, del comune impegno alla tutela della salute.
Si è passati così dal paternalismo benevolente del curante a un rapporto medico-paziente dove il medico si impegna alla informazione e il paziente, reso cosciente, si affida alla competenza del medico.
Il consenso del paziente presuppone dunque anche una adeguata informazione sulla natura del male e sulle caratteristiche dei rimedi proposti che si realizza nel rapporto medico-paziente.

NEGLI INTERVENTI DI ÉQUIPE L'OBBLIGO DI INFORMAZIONE AI FINI DEL CONSENSO INFORMATO INCOMBE SU TUTTI GLI OPERATORI IN BASE ALLA LORO SPECIFICA ATTIVITÀ,

Le informazioni relative al programma diagnostico terapeutico dovranno essere veritiere e complete e, se rivestono carattere tale da poter procurare preoccupazioni, dovranno essere fornite con circospezione, usando terminologie non traumatizzanti e sempre corredate da elementi atti a lasciare la speranza di una, anche se difficile, possibilità di successo, ottemperando così da un lato il dovere del medico di informare e dall'altro il diritto del malato di sapere.
Se il consenso informato risulta chiaramente necessario nelle indagini diagnostiche e prescrizioni terapeutiche impegnative, come per esempio nei trattamenti invasivi, il medico deve tenere presente che per ogni atto professionale che esce dalla normale routine (il consenso in questi casi potrebbe intendersi implicito anche se non necessariamente presunto), ha sempre il dovere di informare l'assistito o colui che esercita la potestà tutoria e di ottenere il consenso del suo operato, potendo altrimenti incorrere nelle sanzioni previste per colui che commette i reati di lesione personale, di violenza privata, ovvero di soppressione della coscienza e della volontà.
La richiesta di consenso deve dare inoltre una informazione chiara comprensibile, effettivamente compresa e il consenso esplicito è bene che sia scritto e non solo verbale; l'omissione di consenso scritto oppure i consensi generici e incompleti possono diventare, in caso di insuccesso, o di complicazioni gravi, strumento giudiziario contro il medico.
In mancanza di prove documentali perché il consenso è stato ottenuto solo verbalmente, oppure nei casi di un consenso troppo generico, il medico è destinato a soccombere all'esigenza delle norme e alla severità della giurisprudenza.
Pertanto nella pratica medica il consenso informato non solo può trovare una motivazione deontologica, ma anche una esigenza giuridica per evitare certi contenziosi.
Da ultimo va ricordato come un rifiuto da parte del paziente alle cure non deve tradursi in un rifiuto all'assistenza, ciò specialmente nell'Ospedale pubblico che ha il dovere verso l'assistito di tutelare la salute.

IL CONSENSO INFORMATO È BENE CHE VENGA ESPRESSO PER ISCRITTO, COME PROVA CERTA DELL'AVVENUTA INFORMAZIONE,

FUORI DEI CASI DI INTERVENTO NECESSARIO E URGENTE, IL MEDICO NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NON PUÒ, SENZA VALIDO CONSENSO DEL PAZIENTE, SOTTOPORRE COSTUI AD ALCUN TRATTAMENTO MEDICO-CHIRURGICO SUSCETTIBILE DI PORRE IN GRAVE PERICOLO LA VITA E L'INCOLUMITÀ FISICA.(Cassazione sezione 3 25 luglio 1967)

IL CHIRURGO CHE, IN ASSENZA DI NECESSITÀ E URGENZA TERAPEUTICHE, SOTTOPONE IL PAZIENTE A UN INTERVENTO OPERATORIO DI PIÙ GRAVE ENTITÀ RISPETTO A QUELLO MENO CRUENTO O DI PIÙ LIEVE ENTITÀ DEL QUALE LO ABBIA INFORMATO PREVENTIVAMENTE E CHE SOLO SIA STATO DA QUEGLI CONSENTITO, COMMETTE IL REATO DI LESIONI VOLONTARIE, ESSENDO IRRILEVANTE LA FINALITÀ PUR SEMPRE CURATIVA DELLA SUA CONDOTTA. (Corte d'Assise d'Appello di Firenze 1991)

(da Bollettino Ordine dei Medici della Provincia di Milano Commissione di studio "RESPONSABILITA' PROFESSIONALE")

 

ASSIMEDICI Srl
20123 Milano, Viale di Porta Vercellina 20 - Tel. (+39) 02.91.98.33.11 - Fax (+39) 02.48.00.94.47
39100 Bolzano, Piazza Domenicani 13 - Tel. (+39) 0471.42.67.11 - Fax (+39) 0471.17.22.034
Recapiti Roma: Tel. (+39) 06.98.35.71.16 - Fax (+39) 06.23.32.43.357
Recapiti London (UK): Tel. (+44) 20.35.29.61.35 - Fax (+44) 20.35.29.10.29
www.assimedici.it E-mail info@assimedici.it
Partita Iva e Codice Fiscale 07626850965 - Iscrizione RUI B000401406 del 12.12.2011 - Capitale Sociale 50.000,00 i.v.