A cura di
Attilio Steffano
Con il contributo di
Carlo Bernabei, Serena Bocchi, Andrea Frontino,
Luca Polli, Luca Steffano, Mario Vatta
Descrizione
Il 1° marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (SG n. 51) il D.M.
n. 232/2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il
Ministro della Salute e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Tale
decreto ha chiarito quanto già dettato dalla Legge n. 24/2017 in merito alla
responsabilità dell’attività medica in senso stretto ossia alla cura e alla tutela
della salute dei pazienti.
In particolar modo per quanto attiene la responsabilità di medici e sanitari che
operano tanto presso le strutture sanitarie private quanto presso le strutture
sanitarie pubbliche trovano applicazione le disposizioni di cui alla Legge n.
24/2017 art. 10 comma 3 “ciascun esercente la professione sanitaria
operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche
o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata
polizza di assicurazione per colpa grave”, nonché quanto previsto dall’art. 9
comma 1 della medesima Legge “azione di rivalsa nei confronti
dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di
dolo o colpa grave”
Sulla base di quanto sopra esposto il medico strutturato non ha alcun obbligo
di assicurazione della propria responsabilità verso i pazienti dovendosi
assicurare per colpa grave al solo fine di garantire efficacia all'azione di
rivalsa
Su questo punto la Corte Costituzionale, più volte chiamata a pronunciarsi
sulla legittimità dell'art. 83 c.p.p., ha effettuato un importante intervento
esplicativo in ordine agli obblighi assicurativi del personale sanitario,
chiarendo che, nel caso di "medico strutturato", quest'ultimo "non ha alcun
obbligo di assicurazione della propria responsabilità verso i pazienti",
rispondendo in ogni caso la struttura sanitaria che della sua opera si avvalga.
L'obbligo assicurativo di tali sanitari, infatti, "è di diverso ordine", precisa la
Corte, dovendo questi ultimi stipulare polizza "per colpa grave" all'esclusivo
fine di "garantire efficacia all'azione di rivalsa o di responsabilità
amministrativa promossa nei loro confronti".
Con la sentenza n. 182/2023 e con l’ordinanza n. 177/2024, in particolare,
la Corte affronta, in via incidentale, il tema della responsabilità professionale
degli esercenti la professione sanitaria e degli obblighi assicurativi posti a
carico degli stessi alla luce della riforma del settore realizzata dalla legge n.
24 del 2017 (cd. Legge Gelli).
Nel ripercorrere gli obblighi assicurativi tracciati dall'infradescritta legge
viene innanzitutto delineata la natura della responsabilità civile connessa alle
prestazioni sanitarie, distinguendola in "contrattuale" (per le "strutture
sanitarie" che "nell'adempimento della propria obbligazione si avvalgono
dell'opera di esercenti la professione sanitaria") ed in "extracontrattuale" (per
l'"esercente la libera professione" che "opera nell'ambito di una struttura" ma
che "non abbia agito nell'adempimento di una obbligazione contrattuale
assunta col paziente").
"Su questa trama", prosegue la Corte, "si innestano gli obblighi assicurativi
previsti dall'"art. 10 della legge 24/2017" con riferimento a tre categorie di
soggetti:
Queste ultime hanno l'obbligo di dotarsi di polizze assicurative (o di adottare
"analoghe misure") per coprire i rischi derivanti "sia da fatto proprio" (ad
esempio"carenze organizzative")"sia da fatto altrui" in riferimento ai
"prestatori d'opera" di cui si avvalgono.
- Medici Liberi Professionisti
La suddetta categoria, invece, dal momento in cui non è inserita in una
"organizzazione complessa eterodiretta", governando in modo "personale" e
"autonomo" il rischio, deve assicurarsi, a tutela dei pazienti,
"autonomamente".
Venendo ora ad analizzare gli obblighi assicurativi propri dei medici
strutturati, la Corte sottolinea come gli stessi "non hanno alcun obbligo di
assicurazione della propria responsabilità civile verso i pazienti" essendo la
relativa responsabilità coperta dall'assicurazione (o analoga misura) della
struttura sanitaria.
Detti medici, semmai, devono stipulare, con oneri a proprio carico, una
polizza di assicurazione "per colpa grave" al fine di"garantire efficacia
all'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa promossa nei loro
confronti, rispettivamente, dalla struttura sanitaria di appartenenza o dal
pubblico ministero presso la Corte dei Conti"
Conseguentemente si esclude l'"azione diretta" da parte del danneggiato "nei
confronti dell'assicuratore obbligatorio del medico strutturato" per la chiara
ragione che essa"copre debiti del medico" legati all'esercizio di azioni "di
rivalsa e responsabilità amministrativa" (successive all'esperimento vittorioso
delle azioni risarcitorie da parte del danneggiato) estranee in quanto tali
all'interesse del paziente che, dunque, non ha alcun titolo per agire nei
confronti della Compagnia.
Parimenti esclusa risulta la "chiamata in giudizio" da parte dello stesso
medico strutturato (convenuto dal paziente danneggiato) della Compagnia,
dovendo quest'ultima tenerlo indenne dalle citate azioni eventualmente
esercitate in altro e successivo procedimento e non dalla richiesta risarcitoria
del danno formulata dal paziente.
Con il presente contributo ci si rivolge a tutti gli esercenti la professione
sanitaria operanti all’interno delle strutture sanitarie o sociosanitarie, in
ambito pubblico e privato, con l’obiettivo di fornire un aggiornamento
relativo alla responsabilità che grava su queste figure professionali alla luce
delle recenti normative nonché in relazione all’adeguatezza delle coperture
assicurative che gli stessi dovranno stipulare.
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